Personale

Atti di gestione al segretario solo in casi eccezionali

di Arturo Bianco

Il segretario comunale può adottare atti gestionali di competenza dei dirigenti solamente in presenza di ragioni eccezionali; l’eventuale mancata indicazione delle ragioni straordinarie e limitate nel tempo che sono alla base della sostituzione non inficia la legittimità del provvedimento se questo ha una natura vincolata. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo dettate nella sentenza del Tar dell'Umbria n. 466/2017. La sentenza conferma lo «sfavore» con cui il legislatore guarda allo svolgimento da parte dei segretari di competenze gestionali, se lo svolgimento di tali attività non è limitata a ipotesi eccezionali e aventi una durata transitoria.

Funzioni ordinarie
Nell'ordinamento degli enti locali il segretario svolge compiti di coordinamento dei dirigenti e/o dei responsabili, non entra «nel novero» degli stessi e può esercitare, come appena evidenziato, compiti di spettanza della dirigenza solamente in casi eccezionali e per un periodo di tempo limitato. Egli non è inoltre dotato di poteri di avocazione e/o di sostituzione nei confronti dei dirigenti.

Atti vincolati
Queste censure non determinano però di per sé la illegittimità dell'atto gestionale adottato dal segretario con cui viene disposta la irrogazione di una sanzione per violazione delle disposizioni edilizie a seguito di possibili vizi di incompetenza e/o di carenza di motivazione. E ciò in considerazione della natura vincolata di questo specifico provvedimento sanzionatorio, nel caso in esame dinanzi ai giudici amministrativi umbri l'ordine di provvedere alla rimozione di un fabbricato realizzato abusivamente. Natura vincolata data dal fatto che, in caso di annullamento del provvedimento per incompetenza, l'ente ne avrebbe comunque dovuto adottare un altro di contenuto analogo.
Siamo in presenza di un orientamento giurisprudenziale che può determinare numerosi problemi operativi a molteplici amministrazioni locali, in particolare di piccole dimensioni. Amministrazioni in cui ai segretari sono assegnati in via ordinaria competenze gestionali, molto di sovente nella forma della individuazione come responsabili e/o dirigenti di un'articolazione organizzativa. Ipotesi che lo stesso contratto collettivo nazionale dei segretari peraltro consente, anche se sicuramente in modo limitato e non come strumento gestionale ordinario. Senza dimenticare che, anche in assenza di una specifica previsione legislativa, l'Anac ritiene che i responsabili per la prevenzione della corruzione, incarico che nei Comuni è affidato ordinariamente ai segretari sulla base della esplicita preferenza contenuta nella legge 190/2012, non possano svolgere compiti di responsabili di attività che hanno un elevato rischio di corruzione.
È, quindi, quanto mai necessario che le amministrazioni locali si diano una regolamentazione attenta della possibilità di individuare i segretari come dirigenti e/o responsabili di articolazioni organizzative. In particolare, appare necessario che tale soluzione sia adeguatamente motivata, soprattutto nei casi in cui ci si colloca al di fuori della sostituzione per assenza e/o obbligo di astensione, e nei quali essa sia prevista per un arco temporale limitato.

La sentenza del Tar Umbria n. 466/2017

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