Amministratori

Sugli accordi di programma con varianti urbanistiche il potere del Comune è limitato alla ratifica

di Paola Rossi

Il Comune che pur avendo partecipato alla conferenza di servizi in vista dell’adozione di un accordo di programma, si trova di fronte a varianti non concordate non può cancellarle o proporre modifiche in sede di ratifica dell’adesione del sindaco. O sì o no, proprio perchè si tratta di ratifica di un placet già prestato dal primo cittadino. Così il Tar Lazio - con la sentenza n. 8818/2017 ha respinto la richiesta da parte di alcuni imprenditori di annullamento della delibera negativa su un accordo di programma alla cui realizzazione erano comunque interessati, nonostante le modifiche irritualmente apportate.

La mancata ratifica
Sempre - a norma del comma 5 dell’articolo 34 del Tuel - sull'accordo che comporti variazioni degli strumenti urbanistici di competenza dell’ente locale non basta l'adesione del sindaco, perché la stessa va ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni. Termine posto a pena di decadenza dell’accordo. Il Comune nel caso specifico non aveva dato il proprio assenso e, come di regola, non poteva incidere attraverso la proposta di modifiche. L’assenso, infatti, in tale regime è di competenza del sindaco e quello del Comune costituisce una mera ratifica del suo operato.
Il Tar spiega anche che non sarebbe corretto sostenere che le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare l'accordo di programma che prevedeva lo stravolgimento del progetto, poi non ratificato dal Comune. Nell'Accordo erano state inserite alcune prescrizioni su dimensioni dei fabbricati e diritti edificatori. Ma le parti private contestavano più che altro di aver subito un danno dalla mancata ratifica dell’accordo da parte del consiglio comunale. Le ricorrenti non avevano, infatti manifestato alcun dissenso rispetto alle prescrizioni inserite ex novo dalla Regione.

Poteri del Consiglio comunale
In sintesi il Consiglio non può intervenire sui contenuti dell'accordo già firmato, ma può negare la ratifica senza entrare nel merito. Ciò perchè non si tratta di un esercizio del potere di autotutela da parte dell’ente locale. E, inoltre, l’apporto del sindaco col suo potere discrezionale di adesione sarebbe costantemente vanificato se il consiglio comunale potesse entrare nel merito dei contenuti dell'accordo. A maggior ragione qualora vengano censurati aspetti diversi dalla variazione degli strumenti urbanistici.

Conclusioni del Tar
Il Tar ha ritenuto che la ratifica non può essere intesa come disponibilità di un potere di autotutela del consiglio comunale, che entri nel merito della scelta frutto dell'azione concordata degli enti locali nella conferenza di servizi e poi nel successivo accordo di programma. Il Tar ha poi negato il risarcimento del danno da mero ritardo, perché la parte non ha dimostrato la spettanza del bene della vita richiesto ovvero dell'adozione del provvedimento favorevole ai propri interessi. E, soprattutto non ha dimostrato la colpa o il dolo dell’amministrazione comunale in termini di responsabilità aquiliana, cioè di avere arrecato un danno ingiusto.

La sentenza del Tar lazio n. 8818/2017

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