Amministratori

Regione Calabria, il candidato alla presidenza della Giunta non eletto per pochi voti diventa consigliere

di Ulderico Izzo

La terza sezione del Consiglio di Stato, con la decisione n. 3143 del 27 giugno 2017, si è occupata del particolare meccanismo di proclamazione alla carica di consigliere regionale del candidato alla carica di presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto presidente e per la proclamazione a consigliere regionale della stessa in luogo del candidato erroneamente proclamato eletto.

Il fatto
Dinanzi al Tribunale amministrativo della Calabria, la candidata alla carica di presidente, non eletta, avendo ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello riportato dal candidato, divenuto presidente, ha proposto ricorso per l’accertamento della sua proclamazione alla carica consiliare, in quanto l’ufficio regionale elettorale avrebbe violato la disposizione normativa contenuta nell’articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, la quale stabilisce che è eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente.
Il giudizio, dopo essere stato sospeso per aver il Tar rimesso gli atti dinanzi alla Consulta, affinché verificasse la compatibilità costituzionale di una precipua norma legislativa regionale in materia elettorale, si concludeva favorevolmente alla ricorrente; l’esito di primo grado è stato confermato con la decisione in esame.

La decisione
Il Consiglio di Stato, dopo aver affermato che la formulazione della normativa di riferimento non è di facile lettura, ha concluso nel senso di confermare le conclusioni raggiunte dal Tar Calabria.
Il punto di discrimine è rappresentato dal metodo di attribuzione dei seggi, in quanto la legge regionale di riferimento disponeche 6 dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La corretta interpretazione della norma impone che, a parte il seggio occupato di diritto dal presidente della Giunta regionale e quello attribuito al candidato alla carica di presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del precedente, tutti i seggi sono attribuiti alle liste circoscrizionali. Per il Consiglio di Stato i 24 consiglieri eletti con metodo proporzionale vengono individuati in base ai quozienti elettorali circoscrizionali contenuti nella cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, poi in base al quoziente elettorale regionale con riferimento ai resti dei gruppi di liste circoscrizionali e, infine, qualora dovessero residuare ulteriori seggi da attribuire, in base ai maggiori resti. Successivamente, si procede all’attribuzione degli ultimi 6 seggi con sistema maggioritario, su base non più circoscrizionale ma regionale. Qualora il gruppo di liste circoscrizionali collegati alla lista regionale vincente abbia conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15, a esso vanno 3 seggi, e i restanti 3 vengono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali non collegate a quella vincente. Qualora, invece, il gruppo vincente non abbia già la maggioranza, è ad esso che vengono attribuiti tutti i 6 seggi.

Conclusioni
Come espresso in premessa, la normativa di riferimento non è di agevole interpretazione, cosa che non ha evitato la corretta applicazione del corpo normativo da parte del giudice amministrativo. Con la decisone n. 3143 si giunge ad affermare che i 6 seggi, attribuiti con sistema maggioritario, e con premio di maggioranza eventuale al fine di disporre di un correttivo idoneo a garantire stabilità governativa e al contempo tutelare le minoranze, sono attribuiti successivamente e quindi i consiglieri eletti con il metodo proporzionale godono di un maggiore consenso elettorale ponderato. Da ciò deriva che non può operarsi alcuna distinzione tra i 24 seggi attribuiti proporzionalmente e gli ulteriori 6 seggi attribuiti dall’Ufficio centrale circoscrizionale, ma deve riguardarsi solo all’ultimo dei seggi attribuito alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere.

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