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Danni all'automobilista per l'incidente con un cane randagio: ne rispondono il Comune e l'azienda sanitaria

di Federico Gavioli

La Corte di cassazione con la sentenza n. 15167/2017, ha affermato che nell'incidente tra un automobilista e un cane randagio i danni riportati dalla vettura dell'automobilista stesso sono a carico del Comune e dell'Azienda sanitaria territorialmente competente.

Il caso
Con la sentenza impugnata, pubblicata il 2 gennaio 2015, il Tribunale ha accolto l'appello incidentale proposto da un Comune nei confronti della Ausl, rigettando l'appello principale di quest'ultima, avverso la sentenza del Giudice di pace del luglio 2012. Tale ultima sentenza accoglieva la domanda di un cittadino nei confronti di entrambe le parti predette per il risarcimento dei danni causati alla propria autovettura dall'urto con un cane randagio; i due convenuti erano stati condannati al pagamento, in favore del cittadino ricorrente, della somma di poco superiore a 1.700 euro con interessi, dalla data del fatto al saldo. In particolare i giudici del merito di primo grado hanno ritenuto che gli articoli 2 e 3 della legge della Regione Lazio n. 34 del 1997 ripartiscano, in materia, le attribuzioni dei comuni e delle unità sanitarie locali, devolvendo agli uni la realizzazione e la gestione dei canili e alle altre la cattura dei cani randagi. Ha quindi concluso per la responsabilità esclusiva della Ausl, dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Comune. Ha condannato l'Ausl al pagamento delle spese del grado sia in favore di quest'ultimo che in favore del cittadino danneggiato. Avverso tale sentenza l'Azienda unità sanitaria locale ha proposto ricorso per Cassazione.

L'analisi della Cassazione
L'Azienda sanitaria ha basato il ricorso su due principali motivi. Con riferimento a quello di maggior interesse si evidenzia che la ASL denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4, legge n. 281 del 14.08.1991, nonché degli artt. 1, 2, 3 legge Regione Lazio n. 34 del 21.10.1997. La ricorrente sostiene che, ferme restando le competenze attribuite alle amministrazioni comunali dalla richiamata legge statale, in forza della legge regionale sarebbe spettato al Comune il potere di controllo e di vigilanza sul territorio ed il dovere di provvedere al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani, mentre sarebbe spettato alla Asl soltanto il controllo sanitario sui cani custoditi . La conseguenza, secondo l'ASL ricorrente, è che la prevenzione del fenomeno del “randagismo” sarebbe di esclusiva competenza dei comuni che si dovrebbero attivare per la rimozione del pericolo, eventualmente segnalando il fenomeno alla ASL territorialmente competente per gli adempimenti di sua spettanza (tra cui la cattura dei cani randagi, ma soltanto su segnalazione appunto del Comune o, tutt'al più, su segnalazione di altri enti o di privati cittadini). Per la Corte di Cassazione il motivo è solo parzialmente fondato. In un caso analogo la Cassazione ha di recente ritenuto che la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetti esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge , ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991, il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. Il principio non può che essere qui ribadito poiché l'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito della cattura e, quindi, della custodia degli animali vaganti o randagi (e cioè liberi e privi di proprietario) costituisce il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche quanto ai profili civilistici conseguenti all'inosservanza di detti obblighi di cattura e custodia. La Cassazione evidenzia che la legge quadro statale n. 281/1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia; di conseguenza occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso. La normativa regionale di riferimento Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, per la Regione Lazio, alla stregua delle previsioni normative regionali richiamate nel ricorso, il compito di cattura dei randagi e di custodia degli stessi nelle apposite strutture è attribuito ai Comuni. In tale senso va, infatti, interpretata la norma dell'art. 2 “Competenze dei comuni e delle comunità montane”, comma primo, lett. b), della legge regionale n. 34 del 21 ottobre 1997 e succ. mod. (”Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”). Ai sensi della norma richiamata, sono i comuni, singoli od associati, a dovere, tra l'altro assicurare “b) (...) il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende USL (...)”, in collegamento con le altre competenze riservate agli enti territoriali, tra cui quella di costruzione di nuovi canili e risanamento di quelli esistenti. La norma va interpretata nel senso che spetta ai comuni, non solo la custodia, ma anche la cattura dei cani vaganti e randagi, dal momento che questa costituisce il presupposto del ricovero nelle apposite strutture comunali. Peraltro, l'impianto normativo regionale non può essere inteso, nel suo complesso, così come lo intende la ricorrente, come se alla ASL siano attribuiti soltanto generici compiti di controllo sanitario della popolazione canina. Le conclusioni I giudici di legittimità dopo una meticolosa ricostruzione della normativa regionale evidenziano che non è in discussione che i servizi veterinari delle Aziende USL debbano collaborare, ai sensi della legge regionale, alla tenuta dei canili pubblici gestiti dai comuni; anche per le aziende USL è riscontrabile il fondamento della responsabilità , rinvenibile negli obblighi di cattura e, quindi, custodia dei cani privi di proprietario (risultante dall'anagrafe canina), la cui violazione è rilevante anche quanto ai profili civilistici. Pertanto, ai sensi della normativa sussiste la responsabilità solidale del Comune dell'Azienda Unità Sanitaria Locale per i danni causati a terzi da cani randagi, dei quali l'uno e l'altra non abbiano assicurato la cattura e la custodia.

La sentenza della Corte di cassazione n. 15167/217

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