Amministratori

Elezioni, solo la sentenza di riabilitazione estingue anticipatamente l'incandidabilità

di Ulderico Izzo

La terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2552, depositata il 29 maggio, ha sconfessato il Tar Lazio relativamente alla «causa di estinzione anticipata della incandidabilità» (si veda il Quotidiano degli Enti locali e della Pa del 6 giugno 2017), evidenziando che non esiste alcuna analogia tra l’estinzione del reato, ex articolo 445 c.p.p., e la riabilitazione, ex articolo 15 Dlgs n. 235 del 2012.

Il fatto
Dinanzi al Tribunale amministrativo della Capitale era stato impugnato il verbale della sottocommissione elettorale circondariale con il quale era stata disposta l’esclusione di un candidato alla carica di Consigliere comunale perché, da accertamenti effettuati in ordine all’incadidabilità, era emerso che il candidato era stato destinatario di una condanna penale per violazione del Tu delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Il Tar Lazio aveva accolto il ricorso sulla base di un’interpretazione analogica tra la norma di procedura penale e quella della legislazione ordinaria.

La decisione
Il Consiglio di Stato, invece, con la sentenza in rassegna, riforma integralmente la decisione di primo grado ponendo, sin da subito, in evidenza che l’articolo 15, comma 3, del Dlgs n. 235 del 2012 dispone chiaramente che la sentenza di riabilitazione (ai sensi dell’articolo 178 e seguenti del Codice penale) è l’unica causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità. La norma, infatti, non reca un’analoga previsione con riferimento all’estinzione del reato ex articolo 445 c.p.p., ma anzi il riferimento all’aggettivo «unica» depone nel senso di ritenere che soltanto la riabilitazione sia stata considerata dal legislatore idonea a far venir meno l’incandidabilità.
Ai fini della riabilitazione non è sufficiente la mancata commissione di altri reati, come nel caso dell’estinzione conseguente al patteggiamento, ai sensi dell’articolo 445 c.p.p., ma occorre l’accertamento del completo ravvedimento dispiegato nel tempo e mantenuto sino al momento della decisione, e tradotto anche nella eliminazione (ove possibile) delle conseguenze civili del reato.

Conclusioni
La decisone dei Giudici di Palazzo Spada ha posto in risalto che, sebbene entrambi gli istituti assicurino al condannato la cessazione degli effetti penali della condanna, non possono però ritenersi sovrapponibili, in quanto solo con la riabilitazione si acquista la certezza dell’effettiva rieducazione del reo (l’estinzione, ex articolo 445 c.p.p., deriva dal solo dato fattuale del mero decorso del tempo).

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