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Ludopatia, la Regione tutela la salute e non l’ordine pubblico

di Pippo Sciscioli

È conforme alla Costituzione la legge regionale che pone limiti all'installazione di slot a una distanza minima da ospedali, case di cura, residenze protette per anziani, centri per minori, scuole, chiese, oratori, centri sociali, per prevenire e combattere il fenomeno della ludopatia, cioè la dipendenza dal gioco patologico, considerata dalla comunità medica e scientifica una vera e propria malattia e piaga sociale.
La Consulta, con la sentenza n.108/2017 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 19 maggio 2017) ha salvato dalla dichiarazione di incostituzionalità la legge 43/2013 con cui la Regione Puglia aveva fissato in 500 metri la distanza minima dai cosiddetti «luoghi sensibili» per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Tulps, appunto le slot machines, motivandola con la necessità di tutelare la salute di soggetti deboli e maggiormente esposti al rischio di dipendenza come anziani, malati, minori.

Non è ordine pubblico di competenza statale...
Alla base della sentenza della Corte, l'affermazione per cui l'intervento del Legislatore pugliese non radica la sua competenza nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, che riguarda la prevenzione di reati e il mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come complesso di interessi pubblici primari su cui si regge la convivenza civile di una comunità, materia che appartiene soltanto allo Stato e dunque alla sua potestà legislativa esclusiva.

...ma tutela della salute
Piuttosto, il fondamento dell'intervento legislativo delle Regioni in questo alveo è da ricercarsi nelle finalità di carattere socio-sanitarie, dunque nella tutela della salute (materia che appartiene alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni), che si esplica anche nella lotta al triste fenomeno della dipendenza da gioco da azzardo, inteso come disturbo del comportamento assimilabile alla tossicodipendenza, al tabagismo, all'alcolismo. Così ideate, le norme regionali mirano ad arginare le conseguenze sociali e i danni alla salute psico-fisica arrecate dall'indiscriminata offerta di giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, soprattutto in termini di prevenzione di forme di gioco compulsivo. Ne consegue che il conseguente provvedimento del Comune che vieti l'apertura di sale giochi o l'installazione di apparecchi ex articolo 110, comma 6, del Tulps o ancora delle cosiddette V.L.T. (video lottery terminal), ancorché autorizzate dalla Questura in base all'articolo Tulps, risulta pienamente legittimo.

La sentenza della Corte costituzionale n. 108/2017

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