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Mercati comunali, dalle Regioni una soluzione a due vie

di Pippo Sciscioli

Si rimette in moto, dopo alcuni mesi di stallo seguiti al decreto «Milleproroghe», il confronto fra il ministero dello Sviluppo economico, le Regioni e i Comuni sul fronte dei mercati. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, nella seduta del 25 maggio, un documento concernente le «Procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi a seguito del D.L. 244/2016» che il presidente Stefano Bonaccini ha inviato al ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, con l'obiettivo di fornire un contributo che consenta di arrivare a un nuovo accordo in Conferenza Unificata.

Il differimento a fine 2018
La legge 19/2017, modificando l'impianto iniziale del Milleproproghe (Dl 244/2016), al fine di allineare le scadenze delle autorizzazioni e di uniformare sul territorio nazionale la gestione dei relativi procedimenti, ha differito dal 31 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il termine di efficacia delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche in essere, imponendo ai Comuni ancora al palo l'obbligo di indire i bandi, nel rispetto dei criteri dell'Intesa del 3 agosto 2016, al fine del rilascio delle nuove concessioni con efficacia 1° gennaio 2019. Ma la formulazione dell'articolo 6, comma 8, del decreto convertito nulla diceva per i Comuni che, invece, nel rispetto dell'Intesa, avevano pubblicato i bandi per mercati e fiere entro la data originaria prevista del 31 dicembre 2016.

Soluzione attuale a due vie
Si è così creata enorme confusione negli oltre 8mila Comuni italiani e soprattutto profonda incertezza per gli operatori commerciali del settore che, ovviamente, pretendono certezze. Per questo le Regioni hanno trovato una sintesi comune su una proposta su cui sarà chiamata a discutere e decidere la Conferenza Unificata con un'apposita nuova intesa.
La soluzione ideata si articola su meccanismo a doppio canale:
1. i Comuni che hanno già indetto entro il 31 dicembre 2016 le procedure di evidenza pubblica devono portarle a termine, valutando se riaprire i termini dei bandi per tutelare le ragioni dei commercianti interessati che, nell'incertezza legata alla conversione del decreto Milleproroghe, non hanno presentato nei termini la domanda per ottenere la concessione;
2. i Comuni che, invece, erano rimasti inerti devono indire i bandi e concludere le procedure di istruttoria e rilascio dei titoli autorizzativi entro il 31 dicembre 2018.

Decorrenza comune delle concessioni
In entrambi i casi la decorrenza delle concessioni di suolo pubblico per i posteggi, sia per i mercati sia per le fiere che per i posteggi isolati è fissata in ogni caso al 1° gennaio 2019. Questo, perché l'articolo 6, comma 8, del Dl 244/2016 così come modificato dalla legge 19/2017 non ha previsto alcuna conseguenza nei confronti delle procedure già avviate dai Comuni né dispone alcunché sugli effetti prodotti dal decreto prima alla data della sua entrata in vigore.

Criteri da rispettare
Inoltre, e questo è l'altro punto forte del documento del 25 maggio, i criteri da prevedere nei bandi comunali non possono che essere quelli contenuti nelle Intese della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, 24 gennaio 2013 e 3 agosto 2016, così come recepiti peraltro dalle normative regionali, non vigendo nessun'altra norma in materia. Il riferimento velato è al documento dell'Autorità garante per la Concorrenza e il mercato che, con un suo parere indirizzato al Governo, aveva adombrato criticità proprio su questo elemento delle tre intese in riferimento alla presunta violazione dei principi comunitari di imparzialità, rotazione degli affidamenti e tutela della concorrenza, parità di accesso su mercato degli operatori commerciali. Infatti, l'Antitrust con nota del 15 dicembre 2016 ha sollevato al Mise, alla Conferenza unificata Stato-Regioni e alla Conferenza delle Regioni due criticità entrambe in tema di favor partecipationis alle gare pubbliche e tutela della concorrenza.
In particolare, vengono censurati due criteri:
1) la durata di 12 anni delle concessioni;
2) l'anzianità dell'impresa, di fatto decisivo per l'assegnazione del punteggio massimo.
Con riferimento al primo, per il Garante si tratta di un termine eccessivamente ampio, che non favorisce il ricambio degli operatori nei mercati nuocendo all'ingresso di nuovi, creando di fatto una cristallizzazione delle situazioni esistenti alla data di indizione del bando.
Con riferimento al secondo, per il Garante è eccessivo il peso previsto dall'intesa per i requisiti dell'anzianità di iscrizione alla Camera di commercio- Registro imprese e della presenza sul mercato cui si riferisce il bando, che, insieme, porterebbero all'assegnazione dei posteggi agli stessi operatori uscenti. Dissimulando, di fatto, un vero e proprio rinnovo automatico delle concessioni.

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 25 maggio 2017

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