Amministratori

Il regolamento comunale non può vietare un’attività lecita

di Antonio Capitano

Un regolamento comunale non può vietare tout court un'attività considerata lecita dalla legislazione statale; questa può solo essere limitata nel suo esercizio allo scopo di tutelare quei valori che, a loro volta, trovano protezione nell'ordinamento e, in particolare, la salute nelle sue diverse articolazioni della prevenzione della ludopatia ma anche dell'inquinamento acustico e della quiete pubblica. Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza n. 715/2017.

La vicenda
Il caso in esame riguarda un ricorso, presentato da un impresa, avverso la presunta illegittimità di un regolamento comunale sulle procedure per l'apertura, il trasferimento di sede, le modificazioni e la cessazione dell'attività nonché le modalità di esercizio delle sale giochi e degli spazi per il gioco con vincita in denaro.
I ricorrenti, in particolare, lamentavano che il Comune non avrebbe effettuato indagini istruttorie atte a giustificare, sotto il profilo di problematiche riguardanti viabilità, inquinamento acustico o disturbo della quiete pubblica, l'individuazione di ulteriori luoghi cui estendere il divieto in questione oltre a quelli individuati ex lege (nella specie regionale) . Ad avviso dei medesimi ricorrenti, inoltre, sarebbe stato illogico penalizzare il settore, trascurando altre forme di gioco quali, ad esempio, Lotto e Superenalotto che a loro volta producono fenomeni di ludopatia.
Il Comune, nell'eccepire l'inammissibilità del ricorso, ha sottolineato che le prescrizioni regolamentari non avrebbero avuto carattere immediatamente lesivo, respingendo la tesi dei ricorrenti sui molteplici effetti negativi relative all'applicazione delle disposizioni regolamentari impugnate.

La decisione
I giudici toscani hanno preliminarmente evidenziato che le pur lodevoli intenzioni di contrastare il gioco compulsivo e le conseguenze negative che ne derivano non possono esprimersi in atti che finiscono con lo svuotare completamente l'esercizio della libertà di iniziativa economica.
In altri termini, a fronte di una attività ammessa e disciplinata dalla legislazione statale come quella di cui si tratta l'ente locale non può adottare provvedimenti i quali finiscano per inibire completamente il suo svolgimento; Il regolamento in questione, infatti, finisce con il vietare l'apertura di questa tipologia di esercizi in tutto il territorio del Comune.
Il Collegio, in conclusione, ha evidenziato che l'intento politico dell'amministrazione comunale, di inibire l'esercizio del gioco, avrebbe dovuto trovare rappresentazione in atti di carattere diverso e il tutto sempre nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità. Circostanza del tutto mancante negli aspetti esaminati e che ha condotto all'annullamento degli atti impugnati poiché il comune illegittimamente in via regolamentare ha vietato di svolgere in tutto il territorio comunale un'attività considerata lecita dall'ordinamento.

La sentenza del Tar Toscana n. 715/2017

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