Amministratori

Al giudice ordinario la revoca del rimborso delle spese legali del dipendente

di Guido Befani

Il diritto al rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, in veste di giudice del lavoro, a nulla rilevando che la domanda azionata in giudizio sia diretta a contestare una determinazione assunta in via di autotutela dall'Amministrazione, atteso che questa risulta comunque l'espressione di una attività svolta dall'Amministrazione nell'ambito dei poteri del privato datore di lavoro. È quanto afferma il Tar Lazio, sez. II-bis, con la sentenza 10 maggio 2017 n. 5660.

L’approfondimento
Il Tar del Lazio è intervenuto sui profili di giurisdizione concernenti la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente comunale per la difesa in giudizio, a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, successivamente revocata da parte dell’Amministrazione di appartenenza.

La decisione
Nell’accogliere le eccezioni dell’Amministrazione resistente, il collegio ha avuto modo di rilevare come la questione concernente il diritto al rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, appartenga alla giurisdizione del Giudice Ordinario, quale Giudice del lavoro, giusta la previsione di cui all'art. 69, comma 7 Dlgs n. 165/2001, che attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.
Per il collegio, in particolare, non inciderebbe sulla qualificazione della situazione soggettiva fatta valere e sulla spettanza della giurisdizione, il fatto che la domanda azionata dalla ricorrente sia diretta a contestare una determinazione assunta in via di autotutela dall'Amministrazione, atteso che questa risulta oggettivamente correlata alla gestione del rapporto di lavoro, non costituendo l'esercizio di un potere autoritativo, ma rappresentando l'espressione di una attività svolta dall'Amministrazione nell'ambito dei poteri del privato datore di lavoro.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne consegue che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, per la spettanza della controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario.

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