Amministratori

Rimborso di vitto e alloggio anche all’amministratore dell'azienda speciale fuori sede

di Michele Nico

Importante pronuncia della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 101/2017/PAR) in materia di rimborso spese per gli amministratori dell'azienda speciale, un argomento che riveste particolare interesse alla luce del fatto che per tali soggetti è prevista la gratuità della carica.

Il divieto ai compensi
L'azienda speciale, infatti, rientra nella sfera di applicazione dell'articolo 6, comma 2, del Dl n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, che ha stabilito il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, nonché la titolarità degli organi stessi, che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, ammettendo in tal caso solo il rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente.
È il caso di notare che una siffatta norma di rigore non è mai stata oggetto di ripensamento da parte del legislatore, che si è piuttosto limitato a fornire una interpretazione autentica del disposto con l'articolo 35, comma 2-bis, del Dl n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012, secondo cui il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali non si estende ai collegi sindacali e dei revisori dei conti.
Si consideri, oltretutto, che il divieto di erogare compensi per l'esercizio della carica amministrativa non si applica soltanto alla Pa in senso stretto, ma anche alle università, enti e fondazioni di ricerca, alle camere di commercio, agli enti del Ssn, agli enti previdenziali e assistenziali nazionali, alle Onlus e alle associazioni di promozione sociale, nonché agli enti pubblici economici individuati con Dm Economia e finanze.

Il caso
In tale contesto, il sindaco della Città metropolitana di Milano rappresenta alla Sezione lombarda il caso di un'azienda speciale, ove tutti i membri del Consiglio di amministrazione risiedono in Comuni limitrofi a quello in cui ha sede l'azienda, mentre il presidente del Cda risiede addirittura in una Regione diversa, sostenendo in ragione di ciò le «spese di viaggio, ovvero altresì di vitto e alloggio».
Ciò premesso, il quesito posto alla Corte riguarda la nozione delle spese che possono essere rimborsate agli amministratori e, segnatamente, se tale nozione possa comprendere anche le spese di vitto e alloggio.

Il parere dei giudici
I giudici ammettono questa possibilità non sussistendo «un limite diretto ai costi sostenuti dal soggetto pubblico a titolo di rimborso di eventuali spese documentate sostenute degli amministratori», ma a condizione che l'ente abbia cura di rispettare una serie di avvertenze e cautele imposte sia dai principi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, sia dalla ratio legis del Dl 78/2010, recante misure di coordinamento della finanza pubblica.
Secondo il collegio occorre, in primo luogo, «un atto di normazione, anche secondario, che regolamenti, anche in via generale ed astratta i casi e le modalità di rimborso».
È quindi compito dell'ente locale disciplinare con regolamento il rimborso delle spese agli amministratori dell'organismo strumentale, nell'osservanza delle finalità volte al contenimento dei costi degli apparati amministrativi.
È evidente che, nel caso di specie, è necessaria una specifica motivazione in ordine al conferimento dell'incarico a un soggetto che risiede fuori dal territorio comunale, sempre che l'ente non abbia imposto l'obbligo di residenza per gli amministratori designati.
Tale motivazione deve tenere in conto le dimensioni demografiche ed economiche del territorio servito, nonché le caratteristiche peculiari dell'azienda speciale, quali il fatturato, il numero di dipendenti e il raggio d'azione dell'attività svolta.

Le spese rimborsabili
È inutile dire che l'onere della motivazione sarà aggravato in presenza di una esigua situazione quantitativa e qualitativa della realtà territoriale ed economica degli enti coinvolti. Ove il rimborso della spesa di vitto e alloggio sia ammissibile in base ai criteri sopra indicati, la Sezione fornisce alcune avvertenze riguardo al contenuto delle spese rimborsabili.
La spesa può essere riconosciuta solamente nel caso in cui non vi siano alternative più economiche, o se tali alternative non sono conciliabili con il disimpegno delle incombenze connesse all'incarico di amministratore.
Deve escludersi, in tale prospettiva, un generico diritto al rimborso spese a piè di lista, risultando determinante, in concreto, accertare che la spesa affrontata sia la più conveniente tra le diverse opzioni possibili.
È pertanto fondamentale, come sempre, il principio della congruità, che impone alla Pa di rimborsare le spese sostenute per un importo adeguato sia rispetto ai correnti prezzi di mercato, sia in relazione alle effettive esigenze derivanti dall'incarico, senza dimenticare la costante necessità di contenere i costi degli apparati politici e amministrativi.

La deliberazione della Corte dei conti Lombardia n. 101/2017/PAR

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