Amministratori

Danno erariale impossibile per il direttore dei lavori che non è nominato dalla Pa

di Vincenzo Giannotti

La Cassazione nega la competenza della Corte dei conti nei confronti del direttore dei lavori nominato dall’impresa aggiudicatrice, pur in presenza di un ampio potere di controllo da parte della stazione appaltante pubblica. Le Sezioni unite, con la sentenza 10231/2017, smontano le considerazione dei giudici contabili, stabilendo come linea di demarcazione, per individuare la giurisdizione, la formale nomina del direttore dei lavori: se nominato dalla Pa, la competenza è dei giudici contabili, mentre spetta al giudice ordinario in caso di nomina da parte dell'impresa aggiudicatrice (nel caso di specie il contraente generale).

La vicenda
Il direttore dei lavori del contraente generale è stato rinviato a giudizio di conto per un importo consistente di presunto danno erariale, a fronte di una serie di irregolarità riscontrate dalla Procura contabile (sforamenti di spesa, manipolazioni contabili, sovrapposizioni di costi). A fronte del rinvio a giudizio, il ricorrente ha proposto regolamento preventivo innanzi alla Sezioni unite della Cassazione, in quanto a suo dire non si è in presenza di un rapporto di servizio con la Pa essendo egli stato nominato in via diretta dal contraente generale, a cui solo risponde del suo operato. Ciò avrebbe dovuto radicare la competenza nel solo giudice munito di giurisdizione, ossia il giudice ordinario. La Procura regionale contabile ritiene, al contrario, che la giurisdizione sia quella del giudice contabile, in quanto:
• nel capitolato speciale di appalto la Pa esprime il suo parere sulla nomina, poteva richiedere la sua sostituzione e poteva, infine, stabilire il recesso del rapporto con il professionista in caso di revoca del gradimento;
• lo stesso contraente generale era munito di poteri pubblicistici (ad esempio espropriazione, subaffittare i lavori a terzi);
• la nomina effettuata dal contraente generale non modificava i contenuti delle attività pubblicistiche del direttore dei lavori (ordini di servizio; istruzioni e contestazioni formali con addebiti all'appaltatore; predisposizione di perizie di variante; potere di sospendere i lavori e quant'altro).
Da ciò, secondo la Procura, discendeva l'inserimento temporaneo del direttore dei lavori nell'apparato organizzativo della Pa e la sua soggezione alla giurisdizione contabile della Corte dei conti per i danni erariali provocati.

Il «no» della Cassazione
Secondo la Cassazione, il discrimine sulla giurisdizione discende dalla nomina del direttore dei lavori, in quanto se effettuata dalla Pa i poteri autoritativi lo equiparano a un «agente di amministrazione», mentre qualora la nomina sia effettuata dal contraente generale il direttore dei lavori non esplica alcun potere autoritativo nei confronti del medesimo contraente generale per il quale opera (Cassazione, Sezioni unite, sentenza 16240/2014) e non può (a differenza dell'altra ipotesi) ritenersi temporaneamente e funzionalmente inserito nell'apparato organizzativo dell'ente pubblico appaltante (soggetto aggiudicatore). Di qui, nel caso di specie, la competenza è del giudice ordinario.

La sentenza 10231/2017 della Cassazione a Sezioni unite

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