Amministratori

Immigrazione, debutto per 26 sezioni di tribunale specializzate

Dal 19 aprile scorso è in vigore la legge 46/2017 (di conversione del dl 13/2017) che riscrive molta parte delle norme in materia di immigrazione e protezione internazionale. Tra le novità più rileventi c’è il varo di 26 nuove sezioni di Tribunale specializzate in materia (nel dl erano soltanto 14) con sede nei capoluoghi di Corte d’appello. Le sezioni specializzate giudicheranno, dal 17 agosto 2017, in composizione monocratica, sulle seguenti questioni:
• mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini Ue;

• impugnazione del provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini Ue per motivi di pubblica sicurezza;

• l’impugnazione dei provvedimenti delle commissioni territoriali preposte all’esame delle domande di protezione internazionale;

• impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato membro competente all’esame della domanda di protezione internazionale;

• mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

• diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari;

• accertamento dello stato di apolidia;

• accertamento dello stato di cittadinanza.

Le sezioni sono territorialmente competenti a seconda:
• del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato;
• del luogo in cui ha sede la struttura di accoglienza governativa o del sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 39/1990, ovvero il centro di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al dlgs 286/1998 in cui è presente il ricorrente;
• del luogo in cui il richiedente ha la dimora.

Protezione internazionale: procedimento amministravo

Con le nuove norme, le notificazioni di comunicazioni e provvedimenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono regolarmente effettuate all’ultimo domicilio comunicato dal richiedente ovvero presso i centri o le strutture di accoglienza che costituiscono il domicilio legale dello straniero. Per i richiedenti nei centri e nelle strutture di accoglienza le notificazioni vanno fatta mediante Pec all’indirizzo del responsabile del centro o della struttura che, quale pubblico ufficiale, avrà il compito di consegnarlo all’interessato dandone immediata comunicazione, sempre a mezzo Pec, alla Commissione.
Le notifiche sono comunque validamente effettuate presso il centro o la struttura di accoglienza in cui si trova il richiedente se la consegna di copia dell’atto al richiedente da parte del responsabile del centro è impossibile per irreperibilità del richiedente o inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato; l’atto è depositato in Questura, e la notifica si intende perfezionata decorsi 20 giorni.
Altra novità è la videoregistrazione dell’audizione del richiedente innanzi alla Commissione territoriale. In sede di conversione è stata prevista la possibilità che l’interessato si opponga con istanza motivata; sull’istanza decide la commissione territoriale con provvedimento non impugnabile.

Protezione internazionale: le controversie

Le controversie in materia di protezione internazionale davanti alle nuove sezioni specializzate sono regolate dal rito camerale (a contraddittorio scritto e a udienza eventuale) anziché dal rito sommario di cognizione e per qusto tipo di procedimenti non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1 – 31 agosto).
Il ricorso contro i provvedimenti in materia di riconoscimento emanati dalle Commissioni è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione (o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero) e può essere depositato anche a mezzo posta o tramite rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in questo caso l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza; la procura speciale al difensore è rilasciata dinanzi all’autorità consolare.
Introdotto il ricorso, è previsto un termine per il deposito di note difensive e della documentazione, compreso il file della videoregistrazione, da parte della Commissione territoriale (entro 20 giorni dalla comunicazione del ricorso da parte della Cancelleria) e il termine entro cui l’interessato può depositare una propria nota di replica (entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione dell’amministrazione).
L’udienza orale è prevista quando si è in presenza di elementi nuovi o è indispensabile ai fini dell’integrazione dei fatti e delle prove allegate nel ricorso e, in ogni caso in cui il giudice, visionata la videoregistrazione, ritenga necessario sentire personalmente il richiedente o chiedere chiarimenti alle parti. L’udienza orale è prevista anche quando l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta e il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione.
Il procedimento camerale è definito con decreto entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso ed è ricorribile solo per Cassazione. È stato quindi eliminato, tra mille polemiche, il grado d’appello.

Altre misure

È stata infine prevista una specifica disciplina per i giudizi di impugnazione delle decisioni di trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente a esaminare la domanda di protezione internazionale ai sensi del regolamento 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2013. Il ricorso è ammesso entro 30 giorni dalla notifica, e il giudizio si svolge in camera di consiglio nelle forme del procedimento di volontaria giurisdizione. Il procedimento si conclude con decreto non reclamabile, entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso.

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