Amministratori

Niente peculato per il sindaco se c’è la buona fede sulle spese di rappresentanza

di Paola Rossi

Il sindaco che autorizzi in suo favore il pagamento di ricevute e fatture relative a spese che - in buona fede - ritiene che rientrino tra quelle di rappresentanza, ma che in realtà non sono tali, non risponde di peculato per l’assenza di dolo. Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16529/2017, depositata ieri, ha affermato che l’indebita appropriazione realizzata dal primo cittadino, in tali circostanze non costituisse reato di peculato e pertanto ha cancellato senza rinvio la sentenza di condanna in appello.

I fatti
Nello specifico il sindaco si era fatto sostenere le spese per alcuni pranzi dedicati, in alcuni casi, al confronto con altri sindaci per pensare alla realizzazione di un’Unione di Comuni per contrastare la predominanza nell’area territoriale della Comunità montana e, in altri casi, per conferire coi vertici di una banca al fine di trattare l’ottenimento di finanziamenti a favore dell’ente locale che guidava. Da qui la sua, scusabile - solo sul piano penale - percezione di aver sostenuto spese qualificabili, come di rappresentanza.

L’errore sulla natura delle spese
Sul punto la Corte ha ribadito quanto affermato dai giudici di appello e che cioè non costituisce in sé un errore scusabile la mancanta conoscenza della legge in materia di spese di rappresentanza. Anche se però tale erronea rappresentazione, da parte del pubblico ufficiale, costituisce proprio quell’elemento soggettivo che esclude il dolo generico, ma necessario, per la commissione del reato di peculato.
Nonostante l’altalenante interpretazione - anche in sede giurisdizionale - sulla natura delle spese di rappresentanza la Cassazione ricorda comunque quali siano le due connotazioni fondamentali che debbono possedere tali categorie di spese: uno strutturale, e cioè il perseguimento di un fine istituzionale proprio dell’ente locale; e uno funzionale, ossia l’incremento del prestigio dell’immagine esterna e pubblica dello stesso ente locale.
La Cassazione pur disconoscendo tali requisiti per le spese che il sindaco si era fatto liquidare, ha ravvisato che nei pranzi in questione, sostenuti con soldi pubblici, non fosse del tutto estraneo un ipotetico vantaggio per il Comune. Da cui scaturisce un elemento di prova della buona fede dell’imputato e l’impossibilità conseguente dell’accusa di peculato.

La sentenza della Corte di cassazione penale n. 16529/2017

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