Amministratori

Anticorruzione anche per associazioni e fondazioni - Nelle società obblighi di pubblicazione dei redditi ad ampio raggio

di Alberto Barbiero

Gli obblighi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni con bilanci significativi. L'Autorità nazionale anticorruzione ha sottoposto a consultazione il documento contenente le nuove linee-guida attuative del Dlgs 33/2013 e del Piano nazionale anticorruzione alle società e agli altri organismi partecipati (qui le tabelle con il dettaglio degli obblighi), che vanno a sostituire quelle definite dalla determinazione 8/2015, dovendo considerare le novità apportate dal Dlgs 97/2016.

L’ambito di applicazione
La proposta evidenzia anzitutto la migliore specificazione dell'ambito applicativo (riportato nell'articolo 2-bis del decreto), che comprende gli enti pubblici economici e gli ordini professionali, le società in controllo pubblico (escluse le quotate), le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500mila euro, finanziati da amministrazioni pubbliche da almeno due anni e con la totalità dei componenti degli organi di indirizzo nominati dalle stesse amministrazioni. L'Anac fa rilevare che la disposizione stabilisce che i soggetti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti alla trasparenza relativamente sia alla loro organizzazione sia al complesso delle attività svolte, mentre quelli in partecipazione pubblica non di controllo devono soddisfare gli obblighi di pubblicazione solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolte.

Controllo «non occasionale»
La bozza di linee-guida ricostruisce anche il nuovo assetto della legge 190/2012 sull’ambito applicativo della nornativa anticorruzione, per cui il Piano nazionale anticorruzione costituisce atto d'indirizzo anche per gli organismi partecipati, che devono adottare misure in tal senso, integrative dei modelli organizzativo-gestionali definiti in base al Dlgs 231/2001. L'Anac focalizza l'attenzione sull'estensione del concetto di società in controllo pubblico derivante dal nuovo quadro normativo, comprendente la fattispecie del controllo esterno derivante da vincoli contrattuali. Questi elementi, per essere idonei a configurare l'influenza dominante esterna, non devono essere occasionali o assoggettabili a una possibile risoluzione, ma devono invece rappresentare una vera e propria condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società.

Interesse pubblico
La bozza di linee-guida conferma, in rapporto alle innovazioni apportate dal Dlgs 97/2016, che per gli altri enti di diritto privato solo partecipati (non in situazione di controllo) gli obblighi di trasparenza si riferiscono alle sole attività di pubblico interesse. In tal senso l'Autorità riconduce a tale nozione l'esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche e di gestione di servizi pubblici: sono quindi certamente di pubblico interesse le attività così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società, nonché quelle ad esse demandate in virtù del contratto di servizio. Per qualificare l'interesse pubblico, la proposta di linee-guida assume come parametri di riferimento anche l'elencazione delle attività che consentono alle pubbliche amministrazioni di mantenere o acquistare partecipazioni societarie contenuta all'articolo 4 del Dlgs 175/2016.

Responsabile unico
L'Anac evidenzia come sia importante che siano le amministrazioni controllanti o partecipanti a sovraintendere a questa delimitazione, che può essere effettuata con l'impiego di vari strumenti, come la promozione di modifiche degli statuti delle società, l'adozione di atti di indirizzo rivolti dalle amministrazioni alle società o la promozione di deliberazioni a carattere organizzativo generale. Proprio sotto il profilo organizzativo, la proposta di linee-guida evidenzia come anche nelle società debbano essere unificati nella stressa persona i compiti di responsabile della prevenzione e della corruzione, oltre che di responsabile della trasparenza. Nelle società e negli altri enti di diritto privato in controllo pubblico ai componenti degli organi di indirizzo (ad esempio i consigli di amministrazione) devono essere applicate interamente le disposizioni dell'articolo 14 del Dlgs 33/2013, comprensive degli obblighi di pubblicazione della situazione patrimoniale e reddituale: questo aspetto applicativo va riferito anche ai direttori generali.

Le nuove Linee guida dell’Anac in consultazione

Il dettaglio degli obblighi caso per caso

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