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Il regolamento comunale contro la ludopatia è inapplicabile alle rivendite di tabacchi

di Paolo Canaparo

È illegittima la delibera del Consiglio comunale che approva il «Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo», nella parte in cui si applica a giochi come il «10eLotto» e il «Gratta e vinci» gestiti in regime di monopolio dai tabaccai e dalle ricevitorie. Lo ha deciso la seconda sezione del Tar Lombardia – Brescia, con la sentenza n. 342/2017.

Il regolamento censurato
Adottato sulla scorta di uno specifico rapporto, il regolamento del Comune di Bergamo sulle ludopatie e la conseguente ordinanza del sindaco avevano limitato la possibilità di vendere lotterie istantanee con tagliando cartaceo escludendo le fasce orarie 7.30/9.30, 12/14 e 19/21, con la sola esclusione dei giochi del Lotto, Superenalotto, Totocalcio e Bingo.
I ricorrenti hanno evidenziato come il Comune di Bergamo, travalicando le proprie competenze, sarebbe autonomamente intervenuto sulla ludopatia, ampliando per alcuni versi e restringendo per altri la gamma dei giochi presi in considerazione dalla legge regionale n. 8/2013, dettando specifiche prescrizioni sugli orari di funzionamento degli stessi. Mentre le legge regionale, con l'intento di prevenire e contrastare le forme di dipendenza patologica dal gioco d'azzardo lecito, ha esclusivamente orientato la propria attenzione su quelle strutture, comunemente denominate sale gioco, dove si gioca illecitamente d’azzardo.
Il Comune, in sostanza, sarebbe andato ben oltre, incidendo su attività concesse in regime di monopolio dallo Stato ai tabaccai, ed escludendo giochi come il Bingo, normalmente riconosciuti tra quelli che contribuiscono ad alimentare la ludopatia, potendosi revocare in dubbio anche l'esistenza di quell'elemento «socializzante» che avrebbe determinato il Comune a escluderlo dal novero di quelli soggetti a limitazione.
Appare censurabile, secondo gli stessi ricorrenti, anche la decisione del Comune sulla raccolta di giocate, dovendosi ritenere che al “10eLotto” e ai “Gratta&vinci” il regime applicabile è quello proprio del Lotto e, quindi, indirettamente, della vendita di tabacchi: tutte attività esercite da soggetti individuati come titolari dei requisiti per essere concessionari delle attività suddette, esercitate in regime di monopolio da parte dello Stato.

La decisione
Il Tar Lombardia ricorda che il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5231/2015, ha chiarito che le rivendite di tabacchi originano da un servizio in regime di monopolio pubblico, sono punti vendita assoggettati a un regime amministrativo e attività trasferite, in virtù di atto abilitativo ai privati.
In tale pronuncia, dalle cui conclusioni il Tar non si discosta, si afferma, dunque, che «Già queste considerazioni consentono di escludere l'operatività per il settore delle rivendite dei tabacchi della previsione liberalizzatrice di cui all'articolo 34 del Dl n. 201/2011, riferito in termini generici alle “attività economiche”, tra le quali non possono rientrare, per le ragioni sopra dette, le rivendite di tabacchi». Data la natura «accessoria» del Lotto, del «10eLotto» e del «Gratta e vinci», la ricordata esclusione non può che estendersi anche all'attività propria delle ricevitorie.
Rispetto a queste, quindi, non può trovare spazio e riconoscimento la potestà regolamentare comunale, che non può estendersi agli ambiti alla stessa specificamente sottratti in forza del Dl n. 201/2011. Peraltro, i due giochi in questione non sarebbero accumunabili agli altri descritti nei provvedimenti censurati, per le stesse ragioni evidenziate dal Tar Veneto nella sentenza n. 1016/2016, in cui ben si chiarisce che Slotmachine e Videolottery appaiono più insidiosi, per esempio delle scommesse ippiche e sportive, perché «implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l'utente e la macchina senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo patologico legato al senso del pudore, l'ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica». In effetti, 10eLotto e Gratta&Vinci non presentano tale caratteristica, comune, invece, agli altri tipi di gioco d'azzardo elencati nel regolamento e nell’ordinanza comunale, così come ben diverse sono le condizioni ambientali che caratterizzano sale giochi e tabaccherie/ricevitorie (frequentate da utenza differenziata e presidiate dal controllo funzionale dell'esercente).
Ne discende, dunque, la disomogeneità di tali giochi rispetto a quelli che il Comune ha dichiaratamente inteso limitare, con la conseguenza che deve ravvisarsi, per questo profilo, una carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati che devono ritenersi illegittimi.

La sentenza del Tar Brescia n. 342/2017

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