Amministratori

Con la riforma Pa utenti interni ed esterni chiamati alla misurazione della performance

di Marco Rossi

Secondo i provvedimenti di riforma della dirigenza pubblica recentemente approvati, i cittadini sono chiamati a partecipare al processo di misurazione della performance organizzativa mentre gli utenti interni concorrono alla valutazione dei servizi di strumentali e di supporto. Sono queste alcune significative novità introdotte, con l'obiettivo di rendere più efficace il sistema di misurazione e valutazione della performance, di focalizzarlo maggiormente sull'outcome e sugli utenti finali e di limitarne l'autoreferenzialità, che ne costituisce sovente una condizione di criticità.
In tale logica è del tutto evidente la considerazione congiunta della prospettiva dei soggetti esterni e dei soggetti interni che, in questo modo, possono e devono partecipare ai meccanismi di misurazione e valutazione della performance, rendendoli così più idonei a rappresentare la reale capacità dei servizi di soddisfare le esigenze dei principali interlocutori.

Gli organismi indipendenti di valutazione
A tale scopo viene conferito un ruolo particolarmente importante agli organismi indipendenti di valutazione i quali devono, da un lato, stabilire le modalità con le quali i diversi soggetti partecipano al processo di misurazione della performance organizzativa, anche mediante comunicazione diretta con lo stesso Oiv, e, dall'altro lato, verificare che le amministrazioni attivino effettivamente i sistemi di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti e cittadini.
Si prevede, infatti, con il nuovo articolo 19-bis del Dlgs 150/2009, che i cittadini, anche in forma associata, partecipino al processo di misurazione delle performance organizzativa, eventualmente comunicando direttamente all'organismo di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e i servizi erogati. In tale contesto, e a tale scopo, ciascuna amministrazione è chiamata ad adottare sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, favorendo così ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatati dei servizi.
Gli utenti interni, invece, sono deputati a intervenire nel processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto, sempre secondo le modalità individuate dall'organismo indipendente.
Per di più, tali risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti interni ed esterni, devono essere pubblicati, con cadenza annuale, nell'ambito del sito dell'amministrazione, integrando così un ulteriore obbligo di pubblicazione specificamente previsto.

La validazione della relazione sulla performance
Tra l'altro, proprio per garantire lo svolgimento dell'adempimento, l'Oiv deve verificare l'effettiva adozione di tali sistemi di rilevazione, assicurare la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e tenerne conto per la valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance. In ordine a quest'ultimo profilo è da segnalare come la novella abbia introdotto un'ulteriore condizione, legata alla verifica che la relazione sulla performance sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione per i cittadini e gli altri utenti finali. Indubbiamente le novità introdotte presentano una finalità del tutto condivisibile, essendo orientate a migliorare un processo valutativo che, talvolta, evidenzia alcuni limiti e non poche criticità e che talora cade nella contraddizione di esiti rappresentati che non trovano riscontro dei destinatari finali delle attività e dei servizi della pubblica amministrazione.

Necessario un adeguamento delle norme
Non si può non rilevare, tuttavia, come l'avvio e l'implementazione dei percorsi di comunicazione e di scambio ipotizzati comporti una certa complessità e la disponibilità di risorse (umane e strumentali), oltre che di competenze, che spesso risultano incoerenti con la ridotta dimensione delle amministrazioni pubbliche, in particolare locali.
Ecco perché si presenta di particolare rilevanza il percorso di adeguamento normativo che queste ultime dovranno effettuare dopo l'entrata in vigore della riforma, tenendo conto che, ad esempio, la nuova previsione dell'art. 19 bis non rientra tra le disposizioni che devono recepire in termini di principio gli enti locali, essendo necessario procedere mediante accordo in sede di conferenza unificata.
Non va però dimenticato, per inquadrare appieno la questione, che secondo l'articolo 18 l'adeguamento deve essere realizzato entro 6 mesi e che, decorso tale termine, si applicano comunque le disposizioni previste nel decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.

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