Amministratori

Sanzione disciplinare al direttore amministrativo che non riversa i tributi

di Giampaolo Piagnerelli

Legittima la sanzione disciplinare inflitta al direttore dei servizi generali e amministrativi della scuola (Dsga) per non aver versato i tributi all'Erario e aver utilizzato le somme per altri fini istituzionali. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 4447/2017, depositata ieri. La Corte ha precisato che la normativa di riferimento è dettata dal decreto interministeriale n. 44/2001 che, all'articolo 29, specifica i compiti del Dsga e chiarisce quali sono le competenze relative ai servizi generali amministrativo-contabili, alla responsabilità del soggetto in relazione alla tenuta della contabilità e alle registrazioni destinate ai pagamenti delle ritenute erariali.

Impossibile rifarsi a provvedimenti di altre regioni
A tal proposito la sentenza non ha accolto la richiesta dell'appellante in merito a quanto stabilito a livello regionale. Ad esempio la circostanza che la regione Lombardia - con una comunicazione 1° dicembre 2000 dell'Ufficio scolastico locale - avesse previsto che tra le spese da onorare con precedenza assoluta rientrassero gli stipendi dei supplenti, anche con possibilità di attingere ai fondi destinati al pagamento dell'Irap e dell'Irpef. I Supremi giudici hanno rilevato, però, che il motivo di ricorso è stato sollevato solo in fase di legittimità e non prima. Infatti i giudici di primo e secondo grado nelle relative sentenze non avevano menzionato l'eccezione sollevata dal ricorrente sulla possibilità di agire per relationem rispetto a una decisione attuata in altra regione e sulla base evidentemente di altre motivazioni ed esigenze. E a tal proposito viene sottolineato peraltro come in sede di legittimità non si possa decidere su un motivo così specifico onde evitare di creare un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata.

L'eccezione sollevata dal ricorrente
Nell'appello è stato poi evidenziato dal ricorrente che la valutazione relativa allo spostamento dei fondi da una voce all'altra, ove avvenuta senza profitto personale o errori di valutazione, non costituisse comportamento suscettibile di essere sanzionato, tanto più laddove, come nel caso concreto, le somme a titolo di tributi erano state regolarmente iscritte in bilancio e contabilizzate e il comportamento ascritto fosse costituito esclusivamente dal mancato accantonamento di esse, da cui era dipeso il mancato pagamento. Secca la bocciatura della Cassazione. Quest'ultima, infatti, ha ricordato come l'elemento soggettivo della colpa fosse insito nel compimento delle azioni o omissioni contrastanti con gli obblighi gravanti sul dipendente. La sentenza impugnata ha evidenziato che dal comportamento tenuto dal ricorrente fossero derivati danni per l'amministrazione scolastica, consistenti negli interessi di mora applicati dagli uffici tributari per l'inadempimento del Dsga.

La competenza in materia
Infine la Corte ha precisato anche come sia stato corretto affidare la competenza ad avviare e concludere il procedimento disciplinare all'ufficio per i procedimenti disciplinari (Upd) del luogo, ossia della sede lavorativa, dove il lavoratore prestava servizio quando i fatti, come conosciuti dall'Amministrazione, avevano determinato la sanzione disciplinare. Nell'ipotesi di trasferimento del lavoratore in altra sede lavorativa appartenente alla stessa amministrazione, ancorchè gravante nella sfera di competenza di altro ufficio disciplinare, la competenza non muta, né il procedimento si sposta nella diverse sede istruttoria. Quindi - per concludere - non rilevava che al momento della comunicazione della contestazione disciplinare il ricorrente si trovasse a lavorare presso altro istituto, facente capo a un diverso Ufficio scolastico regionale. Il procedimento, infatti, «è stato correttamente avviato dall'Ufficio che era competente quando i fatti vennero portati a conoscenza dell'amministrazione, assumendo evidenza disciplinare».

La sentenza della Corte di cassazione n. 4447/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©